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Studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

Casella di testo: Strisce retroriflettenti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
Direzione Generale per la Motorizzazione

Roma, 24.3.2005
Prot. 302 /MOT1

 Oggetto : Circolare - decreto ministeriale 27 dicembre 2004 relativo alle norme di omologazione e di installazione degli evidenziatori retroriflettenti per la segnalazione dei veicoli pesanti e lunghi e dei loro rimorchi (G.U.R.I n. 44 del 23 febbraio 2005).

Premessa

Il decreto in oggetto è stato adottato in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 72, comma 2 bis del decreto legislativo 285/92 (codice della strada) e successive modificazioni.

Nel seguito, si forniscono alcuni chiarimenti circa l’applicazione della norma in argomento facendo riferimento agli articoli del decreto ministeriale.

Articolo 1: veicoli soggetti all’obbligo di installazione degli evidenziatori (strisce) retroriflettenti

Rientrano nel campo di applicazione i veicoli per trasporto di cose, compresi quelli classificati per uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa complessiva a pieno carico supera le 3.5 t. Si tratta pertanto dei veicoli appartenenti alle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4.

Articolo 2: caratteristiche tecniche degli evidenziatori retroriflettenti

Gli evidenziatori retroriflettenti devono essere omologati in base al regolamento ECE/ONU n. 104. La traduzione ufficiosa del testo di tale regolamento, sottoscritto dalla Comunità europea, e’ riportata in allegato B al decreto ministeriale.

Gli evidenziatori retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli devono essere costituiti da materiali di classe "C" di cui al paragrafo 5.4.3.1. del regolamento ECE/ONU n. 104 e devono recare un marchio di omologazione ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile posto sul lato esterno della striscia ad intervalli non superiori a 0.50 m. In allegato si riporta un esempio di marchio di omologazione che figura altresì nell’allegato 3 al regolamento n. 104.

Articolo 3: modalità di applicazione degli evidenziatori sui veicoli

Il testo del decreto ministeriale riporta in allegato A le relative prescrizioni che si ispirano a quanto raccomandato dal regolamento ECE/ONU n. 104.

Si richiede in via obbligatoria l’applicazione di una striscia retroriflettente lungo i lati del veicolo, al fine di evidenziarne la lunghezza, e lungo il retro al fine di evidenziarne l’ingombro laterale. Resta tuttavia possibile applicare evidenziatori di sagoma posteriore e laterale del veicolo (quindi evidenziando anche l’ingombro in altezza) cosi’ come indicato nel decreto ministeriale.

Secondo quanto disposto dall’articolo 72, comma 2 bis del codice della strada, a decorrere dal 1° aprile 2005, ai fini della circolazione, i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere allestiti con evidenziatori retroriflettenti.

Per quanto concerne i veicoli già immatricolati in Italia e circolanti alla data del 31 marzo 2005 essi dovranno essere allestiti con i citati dispositivi al piu’ tardi entro il 31 dicembre 2005.

Poichè i suddetti obblighi riguardano la circolazione e non l’omologazione dei veicoli potrebbero sorgere, per talune tipologie, problemi per un loro agevole allestimento nel rispetto delle prescrizioni del decreto ministeriale poichè tali veicoli non sono stati concepiti per consentire l’applicazione degli evidenziatori retroriflettenti.

Tra le tipologie di veicolo sulle quali sono stati ad oggi riscontrati possibili problemi per la installazione degli evidenziatori si citano, a puro titolo di esempio , le seguenti:
- veicoli muniti di carrozzeria per il trasporto di veicoli;
- veicoli adibiti al trasporto di container e/o casse mobili;
- veicoli eccezionali;
- veicoli per il trasporto di calcestruzzo in betoniera.

A tal proposito, si informa che in sede comunitaria ed internazionale si sta valutando l’ opportunità di introdurre l’obbligo di allestimento sin dall’origine dei veicoli con evidenziatori retroriflettenti modificando le relative norme di omologazione in materia di installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa (regolamento ECE 48 e direttiva 76/756/CEE).

Ciò richiederà di precisare le condizioni per la corretta applicazione di tali dispositivi tenendo in particolare considerazione talune tipologie di veicoli per le quali potrebbero essere previste deroghe sia in termini di esenzione parziale che totale.

In attesa degli sviluppi in sede comunitaria e tenuto conto delle oggettive difficoltà di applicazione sulle citate tipologie di veicoli si forniscono in allegato 2 alcuni esempi di allestimento che ad ogni buon conto dovranno rispettare le condizioni di applicazione definite nell’allegato A al decreto ministeriale.

Qualora la morfologia del veicolo fosse incompatibile con l’applicazione continua degli evidenziatori retroriflettenti nonché con le prescrizioni di applicazione, definite nel decreto ministeriale, dovrà comunque garantirsi una applicazione di tali dispositivi in forma non continua (tratteggiata) e, se necessario, a quote differenti, purchè vengano descritte compiutamente, per quanto possibile, la lunghezza e la larghezza del veicolo.

Per quanto concerne i colori ammessi, si potrà utilizzare il colore bianco o giallo per evidenziatori applicati lateralmente ed il giallo o il rosso per quelli applicati posteriormente.

Per ogni altra prescrizione si rimanda a quanto descritto nel decreto ministeriale in argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ing. Sergio Dondolini)

Di seguito si riporta la norma che obbliga autoveicoli e rimorchi destinati al trasporto di cose ad essere equipaggiati con strisce retroriflettenti come previsto dal regolamento ECE/ONU n.104. si sottolinea che il termine di installazione, per i veicoli già immatricolati, è stato prorogato al 31/12/2006 dalla legge 23/02/2006 n.51. Inoltre gli autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose con massa complessiva a pieno carico sup. a 7.5 t immatricolati in Italia dal 01/01/2007 , dovranno essere equipaggiati con dispositivi antinebulizzazione dell'acqua.