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Ciclomotori: nuove norme

Il 14 luglio 2006 sono entrate in vigore le disposizioni introdotte dal D.P.R. 6 marzo 2006, n. 153  e dal decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 15 maggio 2006  che hanno dato completa attuazione alle norme dell’art. 97 del Codice della Strada, come modificato dal decreto legislativo 15.1.2002 n. 9, che disciplina la circolazione su strada dei ciclomotori. Il Ministero dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri con la circolare prot. n. 14085/RU ha fornito dettagliate disposizioni relative all’immatricolazione ed al rilascio dei nuovi documenti di circolazione dei ciclomotori.

1. Ambito applicativo delle nuove disposizioni Le nuove disposizioni trovano immediata applicazione solo per i ciclomotori nuovi di fabbrica o comunque immessi in circolazione per la prima volta sul territorio nazionale dal 14 luglio 2006. Per i veicoli già in circolazione, invece, le nuove disposizioni non sono immediatamente vincolanti e, quindi, essi possono continuare a circolare liberamente con il certificato di idoneità tecnica ed il contrassegno di identificazione di cui sono dotati, secondo le modalità di utilizzazione previste dalle norme previgenti senza necessità di essere immatricolati secondo le procedure del vigente art. 97 C.d.S. Tuttavia, nei casi indicati dalle lettere b), c), d) dell’art. 2 del citato decreto dirigenziale 15 maggio 2006, le nuove disposizioni dovranno essere necessariamente applicate anche ai ciclomotori immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Analoga estensione dell’efficacia delle nuove disposizioni sarà attuata anche nel caso indicato dalla lettera e) dell’art. 2 dello stesso decreto dirigenziale quando, cioè, gli interessati facciano espressa richiesta di immatricolazione di un ciclomotore già circolante. Per i veicoli già in circolazione che sono muniti di certificato di idoneità tecnica, perciò, il contrassegno di identificazione, che serve ad individuare il responsabile della circolazione, può essere utilizzato anche per più ciclomotori ed anche nel caso in cui il ciclomotore non appartenga alla persona che è titolare del contrassegno di identificazione stesso. Come precisato dal comma 5 dell’art. 2 del citato decreto dirigenziale del 15 maggio 2006, invece, le nuove targhe possono essere applicate solo sui ciclomotori immatricolati secondo la nuova procedura e, di converso, i contrassegni di identificazione rilasciati secondo la precedente normativa, possono essere apposti soltanto sui ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006, non immatricolati secondo le nuove procedure e muniti di valido certificato di idoneità tecnica.

2. Immatricolazione dei ciclomotori. I ciclomotori sia a 2 che a 3 o a 4 ruote, per poter circolare, dovranno essere muniti di un “certificato di circolazione” e di una “targa” che consentiranno di rendere più certa ed immediata l’identificazione del veicolo e del suo legittimo possessore. L’operazione di immissione in circolazione, perciò, dovrà essere necessariamente preceduta dall’immatricolazione del mezzo, cioè dalla sua iscrizione all’interno di una sezione specializzata dell’Archivio Nazionale dei Veicoli preso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e dal contestuale abbinamento del veicolo ad una targa identificativa assegnata alla persona che si dichiara proprietaria del veicolo stesso. Nonostante questa procedura di immatricolazione, tuttavia, i ciclomotori continuano ad essere qualificati come beni mobili e quindi sono sottratti alla disciplina dettata per la registrazione al P.R.A. degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi dall’art 94 C.d.S.

2.1 La nuova targa di immatricolazione La nuova targa, che è più grande del contrassegno di identificazione previsto dalla previgente normativa, è composta da 6 caratteri alfanumerici la cui sequenza viene stabilita dal Ministero dei Trasporti ed è rilasciata, al momento dell’immatricolazione del ciclomotore, dagli Uffici motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti terrestri ovvero dalle imprese di consulenza automobilistiche abilitate (gli “sportelli telematici dell’automobilista”). Per la sua funzione e per la presenza dell’emblema della Repubblica, la nuova targa conserva il carattere di atto pubblico recante il sigillo dello Stato e, quindi, la sua contraffazione o alterazione integra gli estremi dei reati di cui agli artt. 467 e seguenti del Codice Penale. La targa sarà rilasciata a chi si dichiara proprietario del ciclomotore e potrà essere utilizzata solo in abbinamento ad un ciclomotore individuato all’interno dell’Archivio Nazionale dei Veicoli: perciò, non identificherà solo l’intestatario del certificato di circolazione ma anche l’unico veicolo sul quale può essere utilizzata. Tuttavia, in caso di trasferimento di proprietà del veicolo, la targa non lo segue, ma deve essere trattenuta dal proprietario per essere eventualmente utilizzata su un altro ciclomotore. Diversamente da quanto previsto dal precedente sistema di targatura dei ciclomotori, in cui il contrassegno di circolazione poteva essere applicato su diversi mezzi senza altre formalità, la targa non potrà essere trasferita su un altro ciclomotore senza che l’operazione sia stata previamente comunicata all’Archivio Nazionale dei Veicoli dall’intestatario della targa stessa. Chi possiede più di un ciclomotore, perciò, dovrà essere dotato di più targhe, ciascuna riferita ad un solo veicolo.

2.2 Rilascio del certificato di circolazione Il certificato di circolazione del ciclomotore contiene i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché l’indicazione della targa e le generalità della persona che si è dichiarata proprietaria del mezzo. Il documento di circolazione che, ai sensi dell’art 180, comma 6 C.d.S., il conducente deve avere sempre con sé durante la circolazione, è rilasciato a nome sia di persone fisiche che di persone giuridiche. Laddove richiesto dall’interessato, riporta anche le generalità dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario con facoltà di acquisto. Il suo rilascio è contestuale alla consegna della targa ed avviene a cura dell’Ufficio motorizzazione civile o delle imprese di consulenza automobilistiche secondo le procedure indicate dalle disposizioni ministeriali attuative citate.

3. Trasferimento di proprietà dei ciclomotori.Ogni trasferimento di proprietà di un ciclomotore immatricolato secondo le nuove procedure deve essere comunicato all’Ufficio motorizzazione civile o alle imprese di consulenza automobilistiche autorizzate al rilascio di targhe e del certificato di circolazione entro 30 giorni dal momento in cui è stato effettuato. L’operazione di trasferimento di proprietà, che si perfeziona con il contestuale consenso del vecchio e del nuovo intestatario, permette al vecchio proprietario di mantenere la targa - che può distruggere se non intende più utilizzarla – ed impone al nuovo proprietario di richiedere il rilascio di una nuova targa o l’assegnazione della targa già in suo possesso al veicolo che ha acquistato. Per i ciclomotori immessi in circolazione prima dell’entrata in vigore delle nuove procedure di immatricolazione, dotati di certificato di idoneità tecnica, invece, il trasferimento di proprietà potrà continuare ad essere effettuato senza particolari formalità e senza la necessità di rispettare la nuova procedura sopraindicata se il nuovo acquirente è in possesso di un contrassegno di identificazione rilasciato secondo la previgente procedura ovvero se è in grado di far circolare il ciclomotore con un valido contrassegno, anche non a lui intestato. In caso contrario, il nuovo proprietario dovrà richiedere l’immatricolazione del veicolo secondo le procedure sopraindicate.

4. Adempimenti in caso di rottamazione, smarrimento o furto del certificato di circolazione e della targa.Allo scopo di rendere più agevole l’identificazione di ciclomotori rubati o i passaggi di proprietà sospetti, il proprietario del ciclomotore deve comunicare all’Ufficio motorizzazione civile l’intenzione di rottamare il ciclomotore. Analoga comunicazione deve essere effettuata anche quando si vuole distruggere la targa rimasta inutilizzata. In caso di smarrimento o sottrazione della targa o del certificato di circolazione, l’interessato dovrà farne denuncia agli organi di polizia entro 48 ore. La normativa non prevede la redazione di permessi provvisori di circolazione, atteso il rilascio dei nuovi documenti di circolazione contestualmente alla loro richiesta. Nei casi sopraindicati, entro tre giorni dalla denuncia concernente il certificato di circolazione, il proprietario del ciclomotore deve chiedere all’Ufficio motorizzazione civile o ad una impresa di consulenza automobilistica abilitata, il rilascio di un nuovo certificato di circolazione. Analoga richiesta deve essere effettuata in caso distruzione accidentale della targa o del certificato di circolazione assegnati ad un ciclomotore. Nei tre giorni successivi alla denuncia relativa al certificato di circolazione, il ciclomotore può continuare a circolare con la targa accompagnata dalla denuncia mentre, trascorso tale termine, la circolazione senza il rilascio del documento sopraindicato non è consentita ed è oggetto della sanzione prevista dall’art. 97, comma 12, C.d.S. Si ritiene di specificare che in caso di smarrimento, furto o distruzione della targa, il veicolo non potrà circolare in quanto non è consentito dotare il mezzo di una targa provvisoria auto-costruita come, invece, previsto per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.

5. Trasporto di un passeggero sul ciclomotore. Tra le novità introdotte dai richiamati provvedimenti si segnala che, con l’attivazione delle nuove procedure di immatricolazione, è resa operativa la possibilità di trasportare il passeggero sui ciclomotori, prevista dal comma 2 dell’art. 170 C.d.S. come modificato dal D.L.vo 15.1.2002, n.9. La nuova previsione, che consente il trasporto di un passeggero solo se il conducente è maggiorenne, trova applicazione per i ciclomotori omologati per il trasporto di passeggeri che siano stati immatricolati secondo la procedura dettata dalle richiamate disposizioni attuative dell’art. 97 C.d.S. e che, perciò, siano dotati del certificato di circolazione sul quale è annotata la predetta facoltà di trasporto di un passeggero. Pertanto i ciclomotori già in circolazione al 14 luglio 2006, muniti di contrassegno di identificazione e di certificato di idoneità tecnica, anche se omologati per il trasporto di un passeggero, non potranno essere utilizzati a tale scopo. Per questi veicoli, tuttavia, è sempre possibile richiedere l’immatricolazione al fine di disporre del certificato di circolazione recante l’annotazione relativa al trasporto di passeggero.

6. SANZIONI Le disposizioni che prevedono le sanzioni per l’irregolare circolazione dei ciclomotori sono state completamente rivisitate per effetto della riforma dell’art. 97 C.d.S. avvenuta ad opera del D.L.vo 9/2002.

6.1 Circolazione senza targa Le sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 97 C.d.S. si applicano a tutti i ciclomotori, anche se immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006. Infatti, l’illecito amministrativo relativo alla circolazione senza targa si può configurare anche nel caso in cui il ciclomotore sia dotato di certificato di idoneità tecnica previsto dalla previgente normativa ma circoli senza il contrassegno di identificazione.

6.2 Circolazione senza certificato di circolazione Analogamente a quanto detto per la circolazione senza targa, le sanzioni di cui al comma 7 dell’art. 97 C.d.S. nel caso di circolazione senza che il ciclomotore sia stato immatricolato si possono applicare anche ai veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 privi del certificato di idoneità tecnica ai sensi della previgente normativa. Tali veicoli, secondo le disposizioni dell’art. 2 del decreto dirigenziale 15 maggio 2006, infatti, per essere immessi in circolazione devono essere muniti di certificato di circolazione.

6.3 Circolazione con targa non propria Conseguentemente alla nuova funzione attribuita all’immatricolazione ed alla targa dei ciclomotori, è stato introdotto il comma 9 dell’art. 97 C.d.S., che prevede una nuova ipotesi sanzionatoria nei casi di circolazione con un ciclomotore munito di targa non propria. L’illecito amministrativo ricorre quando sia utilizzata una targa, anche se intestata al possessore del ciclomotore sul quale è installata, che non sia stata abbinata al ciclomotore stesso a seguito di iscrizione all’interno della sezione specializzata dell’Archivio Nazionale dei Veicoli. Sono fatti salvi, naturalmente, gli eventuali profili di responsabilità penale quando la targa sia oggetto di reato perché alterata o contraffatta ovvero oggetto di furto.

6.4 Circolazione senza aver aggiornato il certificato di circolazione Il comma 12 dell’art. 97 C.d.S. prevede sanzioni nei casi in cui non sia stato richiesto l’aggiornamento del certificato di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà del veicolo. Trattandosi di illeciti discendenti dall’inosservanza delle nuove procedure, le sanzioni non possono trovare applicazione per i veicoli immessi in circolazione prima del 14 luglio 2006 che continuino a circolare con il certificato di idoneità tecnica e il contrassegno di identificazione. Non sono previste, invece, sanzioni amministrative in caso di mancato aggiornamento del certificato di circolazione conseguente alla variazione di residenza dell’intestatario, neanche nel caso in cui il buon esito di tale operazione sia rimesso esclusivamente ad una comunicazione da parte dell’intestatario del mezzo. Infatti, è stato previsto che il legale rappresentante di una persona giuridica o di un’impresa debba comunicare entro 30 giorni all’Ufficio motorizzazione civile o ad un impresa di consulenza autorizzata la variazione di sede legale della persona giuridica o dell’impresa stessa ma l’art. 97 C.d.S. non prevede sanzioni per un eventuale comportamento omissivo.

6.5 Sanzioni amministrative accessorie Relativamente alle sanzioni amministrative accessorie di cui al comma 14 dell’art. 97 C.d.S., va evidenziata la previsione della confisca del ciclomotore per la violazione del comma 7 (circolazione con un ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione) per la successiva distruzione o acquisto del mezzo da parte del custode acquirente individuato ai sensi dell’art. 214-bis C.d.S. Secondo le disposizioni dell’art. 213 C.d.S. il ciclomotore sequestrato deve essere sempre depositato presso un custode-acquirente senza possibilità di affidarlo al conducente o al proprietario. Il proprietario del veicolo, peraltro, deve essere reso edotto dell’obbligo di provvedere al recupero ed alla custodia del veicolo dopo 30 giorni dal sequestro e della circostanza che, in mancanza di ritiro del veicolo, lo stesso sarà alienato al custode-acquirente dopo 10 giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 giorni. Ove non sia ancora stata attivata la figura del custode-acquirente, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 300/A/1/44285/101/3/3/9 del 7.9.2005. Il medesimo comma 14 prevede poi il fermo per un mese quale sanzione accessoria all’accertamento delle violazioni di cui ai commi 8 e 9 ovvero la circolazione con un ciclomotore privo di targa o con targa non propria. Per effetto delle disposizioni dell’art. 214 C.d.S. il ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo deve essere sempre depositato presso un custode-acquirente senza possibilità di affidarlo al conducente o al proprietario.

6.6 Le sanzioni per trasporto di passeggeri sui ciclomotori Il trasporto di un passeggero su un ciclomotore che non consente tale possibilità, determina l’applicazione delle sanzioni previste dell’art. 170 C.d.S. (senza possibilità di pagamento in misura ridotta con sequestro e confisca del ciclomotore ai sensi dell’art. 213 C.d.S.). La sanzione si applica indistintamente ai conducenti maggiorenni e a quelli minorenni. Quando, invece, un conducente minorenne trasporta un passeggero su un ciclomotore omologato per il trasporto ricorre la violazione dell’art. 115, comma 4, C.d.S. (ovvero dell’art. 115. comma 3, se il conducente non ha compiuto neanche i 14 anni). Le sanzioni sopraindicate concorrono, infine, tra loro quando un minore circola trasportando un passeggero su un ciclomotore che non ne consente il trasporto. 7. Circolazione internazionale dei ciclomotori La presente normativa non trova applicazione per i ciclomotori che si trovano sul territorio nazionale in circolazione internazionale ovvero al seguito dei proprietari non residenti in Italia.

Estratto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2006